lunedì 22 marzo 2010

LE VIE DELL'INFERNO SONO LASTRICATE DI BUONE INTENZIONI!


Questo è il testo della lettera che ho scritto su sollecitazione di alcune associazioni "anti banca" con cui collaboro.
Buona lettura!

Faccio seguito ai precedenti colloqui per rispondere alle tue domande circa il possibile impatto che il recentissimo Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell’art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69 in materia di “Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, potrebbe avere sulle sorti dei tuoi gli associati e, in merito, dopo una prima valutazione, ti specifico quanto segue.
Premetto che io sono un conciliatore professionale e che la conciliazione può essere un ottimo strumento per la soluzione alternativa di alcuni tipi di contenzioso civile, MA MAI potrà essere praticata come “la soluzione definitiva” dei mali della giustizia civile italiana, tema sul quale NON mi intrattengo in questa sede perché è fuori luogo.
Ciò detto, Ti ricordo l'antico adagio “le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni” e ti confesso che, da una prima analisi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell’art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69, sembra che – in materia di contenzioso bancario – ci sia proprio un bel problema in arrivo per i tuoi soci!
Per ciò che interessa la vita dell'associazione e gli interessi dei suoi associati il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell’art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, afferma che nelle materie di cui ai contratti bancari il ricorso alla conciliazione è preliminarmente obbligatorio ed è addirittura condizione di procedibilità all'azione civile contro la banca; in altre parole, senza avere esperito obbligatoriamente la conciliazione, NON si può andare innanzi al giudice, pena la irricevibilità dell'azione e il conseguente suo rigetto.
Di conseguenza, qualsiasi cittadino italiano che volesse “agire in giudizio per la tutela dei propri diritti” (cfr. Art. 24, comma 1 Costituzione) dovrà OBBLIGATORIAMENTE rivolgersi a un ente di conciliazione con aggravi in termini di tempo e di costi.
Questa mia preoccupazione è condivisa anche dal mio Ordine di appartenenza, quello di Milano, che con la deliberazione del 18/3/2010 ha testualmente espresso che “porre il ricorso alla mediazione come condizione di procedibilità processuale in determinati ambiti di materie, seppure con obiettivi di deflazionare la giustizia e diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative di risoluzione delle controversie, porterà, di contro, a procrastinare l’inizio dell’azione giudiziaria con grave dispendio di tempi e costi che incideranno negativamente sulla società e in particolare sul cittadino, facendo così venir meno la reale funzione del nuovo istituto di strumento a tutela del cittadino.” (cfr. deliberazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 18/3/2010).
Come comprenderai, la buona intenzione di dotare l'ordinamento civile di uno strumento per la soluzione alternativa delle controversie è stata immediatamente colta al volo da chi, nel sistema bancario, ha l'interesse a bloccare qualsiasi azione risarcitoria e/o di restituzione di quanto indebitamente percepito!
Infatti, nella conciliazione ciascuna parte è tenuta a produrre documentazione a sostegno della propria pretesa, quindi, nel nostro caso la banca finirebbe per avere subito la visione dei conteggi e di tutti i documenti a sostegno della potenziale azione giudiziaria, il tutto senza l'assistenza di un legale qualificato perché la legge in commento prevede che in conciliazione la parte (ossia il tuo associato) possa difendersi da solo!
In altre parole, lo strazio della giustizia civile è colpa-degli-avvocati e non dei governi che si sono susseguiti per sessant'anni senza fare nulla di serio per garantire il VERO ACCESSO ALLA GIUSTIZIA come invece previsto dall'Art. 24 commi 2 e 3 della Costituzione!
Lo scopo è evidente nella materia bancaria: senza protezione di un legale, la banca, sfruttando l'asimmetria contrattuale anche e soprattutto nella conciliazione, potrebbe pressare un soggetto già psicologicamente turbato e in gravi ristrettezze economiche, ottenendo così la CONCILIAZIONE, ossia un titolo esecutivo che definisce in modo TOMBALE la possibile e doverosa domanda di risarcimento dei danni e di restituzione dell'indebito.
Anche in questo caso l'Ordine degli Avvocati di Milano – in un più ampio contesto (il nostro è logicamente più ristretto) - ha GIUSTAMENTE puntualizzato che “la mancata previsione, nel provvedimento in questione, della assistenza legale al cittadino che ricorre alla mediazione, fa emergere la volontà di espellere il ruolo della classe forense dal nuovo istituto, compromettendo il diritto di difesa del cittadino.” (cfr. deliberazione Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 18/3/2010).
In altre parole, il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell’art. 60 della Legge 18.6.2009, n. 69 in materia di “Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali” nasce a mio avviso gravato di un possibile VIZIO di incostituzionalità per la violazione degli artt. 3, 24 della Costituzione; a tale proposito, la più volte citata deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 18/3/2010 ha affermato che alcuni degli elementi previsti nella legge potrebbero “compromettere le stesse possibilità di efficacia del funzionamento del nuovo istituto della mediazione e sui quali si ritiene di sollevare dubbi di legittimità costituzionale”.
In conclusione, sembra verosimile affermare che l'introduzione della conciliazione aumenterà le difficoltà – già adesso enormi – in cui i soci della tua associazione si dibattono, confermando l'assoluto disinteresse delle istituzioni alla soluzione dei gravissimi problemi degli utenti bancari.
Auspico che le pressioni e le critiche sollevate immediatamente dagli avvocati potranno riportare nell'alveo del dettato costituzionale la legge sulla conciliazione entrata in vigore il 20 marzo 2010.

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